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Con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 21/2022 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” all’art. 2, è stata prevista, per i datori di lavoro privato, la possibilità e non l’obbligo di corrispondere una somma, per il solo anno 2022, avente titolo di buono benzina (o analoghi) “c.d. bonus carburante” del valore di euro duecento per ogni dipendente che non concorre alla formazione del reddito e, con il comunicato-stampa del Consiglio dei Ministri n. 75, pubblicato il 2 maggio 2022 sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato licenziato il Decreto “Aiuti”, ancora in corso di pubblicazione nella G.U., che ha previsto l’erogazione di un bonus una tantum di 200 euro, da corrispondere nella mensilità di luglio 2022 a favore dei lavoratori dipendenti, autonomi, disoccupati, pensionati e percettori di reddito di cittadinanza, con un reddito non superiore a 35.000 euro annui, per fronteggiare le difficoltà economiche connesse al caro prezzi.
Con questa informativa intendiamo offrire una rapida panoramica dello strumento e dare risposta a quelle che certamente sono le domande più frequenti.